Ferie per il personale della scuola

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili a meno che non ci si trovi in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di malattia superiore a 3 gg (documentata) o in caso di ricovero ospedaliero le ferie sono sospese e si ha diritto a recuperarle.
Se le ferie sono interrotte o sospese per ragioni di servizio, il lavoratore ha diritto anche al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro e ritorno, nonché all’indennità di missione per la durata dei viaggi stessi.

Tempo indeterminato:
Spettano 30 gg lavorativi l’anno, 32 gg quando si sono superati i 3 anni di servizio.
Personale ATA: va assicurata la fruizione delle ferie per almeno 15 gg consecutivi nei mesi di luglio e agosto, nel rispetto dei turni prestabiliti. Il resto dei gg disponibili va utilizzato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera frazionata.
I giorni di ferie goduti per frazione inferiore alla settimana vengono calcolati in misura del 1,2 per ogni giorno fruito. Le ferie non fruite (per ragioni di servizio o personali) vanno utilizzate entro aprile dell’anno scolastico successivo.
Personale docente: durante le attività didattiche si ha diritto a 6 gg al massimo, purché il docente venga sostituito senza oneri aggiuntivi per la scuola (queste condizioni vengono meno se i 6 gg di ferie sono chiesti come permessi per motivi personali o familiari documentati o autocertificati, in aggiunta ai 3 gg previsti per questo scopo, si veda di seguito nella sezione dedicata ai permessi retribuiti).
I 30 (o 32) gg di ferie possono essere richiesti nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Le ferie non godute vanno recuperate entro l’anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Tempo determinato:

Come per i lavoratori a tempo indeterminato, i supplenti hanno diritto alle ferie, 30 gg l’anno e 32 gg dopo 3 anni di servizio (per periodi inferiori all’anno, il calcolo delle ferie è proporzionale al servizio prestato).
Se il rapporto di lavoro non consente di fruire delle ferie, queste sono retribuite al termine dell’anno scolastico (o al termine dell’ultimo contratto stipulato nell’anno scolastico di riferimento).
I supplenti comunque non sono obbligati a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per cui hanno sempre diritto al pagamento sostitutivo di quelle non fruite.

In sostituzione delle festività soppresse sono aggiunti 4 gg di riposo oltre la ricorrenza del Santo Patrono (quando ricade in giornata lavorativa). Questi 4 gg vanno fruiti entro l’anno scolastico di riferimento e spettano a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato meno (in caso di supplenza o di aspettativa per famiglia) spetta 1 g ogni 3 mesi di lavoro. Ricordiamoci che quest’anno i giorni da considerare come festività soppresse sono 3, visto che abbiamo celebrato l’Unità d’Italia il 17 marzo.